Art. 5
In vigore dal 19 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(3) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 17.
(4) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 24.
Storico versioni
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