Art. 3
In vigore dal 18 feb 1988
Il presente regolamento si applica per la prima volta alle statistiche che vertono sui dati relativi all'anno 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1988.
Per la Commissione
Peter SCHMIDHUBER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(2) GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 12.
(3) GU n. L 326 del 6. 12. 1985, pag. 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:455:oj#art-3