Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 feb 1988
Il presente regolamento si applica per la prima volta alle statistiche che vertono sui dati relativi all'anno 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1988. Per la Commissione Peter SCHMIDHUBER Membro della Commissione (1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. (2) GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 12. (3) GU n. L 326 del 6. 12. 1985, pag. 24.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:455:oj#art-3