Art. 6
1. La cauzione è svincolata:
In vigore dal 17 feb 1988
a) quando l'offerta non è stata prescelta;
b) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato in Spagna; tale prova è costituita da una fattura di vendita ad un trasformatore o ad un consumatore spagnolo. Tuttavia, la cauzione è liberata nella misura di 20 ECU per tonnellata se l'aggiudicatario adduce la prova, dopo le operazioni di scarico, che il prodotto è stato effettivamente importato dal paese di origine indicato nella sua offerta;
c) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione e quando l'importazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.
2. Per la cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80.
Storico versioni
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