Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15. (5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (8) GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 10. (9) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:443:oj#art-2