Art. 2
In vigore dal 17 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.
(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
(8) GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 10.
(9) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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