Art. 9

Art. 9

In vigore dal 17 feb 1988
1. I produttori che, previe eventuali detrazioni ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 822/87, sono tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria un quantitativo globale di vino da tavola inferiore a 5 hl sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 i produttori degli Stati membri la cui produzione complessiva di vino da tavola è inferiore a 25 000 hl.
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