Art. 9
In vigore dal 17 feb 1988
1. I produttori che, previe eventuali detrazioni ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 822/87, sono tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria un quantitativo globale di vino da tavola inferiore a 5 hl sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.
2. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 i produttori degli Stati membri la cui produzione complessiva di vino da tavola è inferiore a 25 000 hl.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:441:oj#art-9