Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 feb 1988
1. Le regioni di produzione di cui all'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono determinate tenendo conto, da un lato, delle condizioni di produzione e del clima e, dall'altro, delle disparità esistenti fra Stati membri sul piano amministrativo e giuridico, in special modo per quanto concerne l'organizzazione interna delle cantine sociali e delle associazioni di produttori. Queste regioni devono coincidere con unità amministrative più estese dei comuni e raggruppare unità amministrative per le quali sono disponibili dati statistici relativi alle campagne di riferimento di cui all'articolo 39, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. Per le campagne dal 1987/1988 al 1989/1990 le regioni di produzione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 822/87 sono delimitate nel modo seguente: - regione 1: comprende la parte tedesca delle zone viticole A e B, - regione 2: comprende la regione viticola lussemburghese, - regione 3: comprende la parte francese delle zone viticole B, C I a), C II e C III b), - regione 4: comprende la zona viticola C I b) e la parte italiana delle zone viticole C II e C III b), - regione 5: comprende la zona viticola C III a) e la parte greca della zona viticola C III b). - regione 6: comprende le parti spagnole delle zone viticole C. 3. La produzione media di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola nelle regioni di cui al paragrafo 2 nel corso delle tre campagne viticole consecutive 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984 è stata la seguente: - regione 1: 1 341 700 hl, - regione 2: 57 300 hl, - regione 3: 40 182 000 hl, - regione 4: 64 163 000 hl, - regione 5: 4 632 000 hl, - regione 6: 27 500 000 hl.
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