Art. 19
In vigore dal 17 feb 1988
1. Entro il giorno 20 di ogni mese gli Stati membri inviano alla Commissione una distinta relativa al mese precedente, concernente:
- i quantitativi di vino da tavola e di vino alcolizzato distillati nel quadro della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, ripartiti per colore,
- i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento,
- i quantitativi di acquavite di vino prodotti e i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti,
- i quantitativi di altri prodotti aventi un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol per i quali è stato richiesto un aiuto.
2. Entro il 31 marzo gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non hanno rispettato i propri obblighi e le misure di conseguenza adottate.
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