Art. 10
In vigore dal 17 feb 1988
1. In ogni campagna in cui viene messa in atto la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori soggetti a questo obbligo che hanno presentato la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 3929/87 calcolano, conformemente all', i quantitativi che devono consegnare alla distillazione e li comunicano entro il 31 marzo all'organismo d'intervento o a un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la loro azienda.
L'autorità competente verifica se i quantitativi indicati nella comunicazione corrispondono al quantitativo che il dichiarante è tenuto a consegnare alla distillazione.
2. Anche le autorità competenti possono effettuare il calcolo conformemente all' e comunicare ai produttori i quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare. In questo caso le notifiche devono intervenire entro il 31 marzo.
Tali notifiche possono essere limitate a determinate categorie di produttori, purché la limitazione avvenga in base a criteri oggettivi e non discriminanti.
3. Ogni produttore che abbia ottenuto vino da tavola mediante trasformazione e/o declassamento di uno dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione di produzione effettua conformemente all' il calcolo dei quantitativi che deve consegnare alla distillazione obbligatoria.
Il produttore comunica all'organismo d'intervento o a qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la sua azienda:
- entro il 31 marzo, il risultato del calcolo per i quantitativi di vino da tavola ottenuti tra il 1o luglio dell'anno precedente e il 15 marzo;
- entro il 15 luglio, il risultato del calcolo per i quantitativi di vino da tavola ottenuti tra il 16 marzo e il 30 giugno.
4. All'atto della comunicazione o del ricevimento della notifica di cui al presente articolo, il produttore o, se del caso, l'autorità competente iscrive nei registri previsti dall'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 i quantitativi di vino da tavola che devono essere consegnati alla distillazione.
5. Gli Stati membri raccolgono i dati ottenuti conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, primo trattino, e comunicano alla Commissione, entro il 15 giugno, i volumi da distillare, ripartiti per le classi di resa fissate conformemente all', paragrafo 1.
I volumi da distillare in applicazione del paragrafo 3, secondo trattino, sono comunicati alla Commissione entro e non oltre il 15 settembre. Articolo 11
1. In caso di trasporto in comune alla distilleria del vino consegnato alla distillazione da vari produttori, il controllo delle caratteristiche del vino, in particolare della quantità, del colore, o del titolo alcolometrico, è effettuato conformemente alle disposizioni adottate dagli Stati membri interessati.
2. Al quantitativo che ciascun produttore è tenuto a consegnare alla distillazione, calcolato conformemente all', non è applicabile alcuna tolleranza per difetto.
3. Una tolleranza del 2 % per eccesso rispetto al quantitativo di cui al paragrafo 2 è applicabile:
- alla somma dei quantitativi di vino da tavola consegnati da più produttori, nel caso in cui la domanda di aiuto o di consegna di prodotti della distillazione all'organismo d'intervento, presentata da un distillatore, riguardi i vini corrispondenti all'obbligo di detti produttori;
- negli altri casi, al quantitativo consegnato da ciascun produttore.
Storico versioni
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