Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 feb 1988
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 822/87, s'intende per: a) disponibilità constatata all'inizio della campagna il quantitativo corrispondente alla somma delle scorte all'inizio della campagna e della produzione di vino da tavola, e di vini atti a diventare vini da tavola diminuito: - del quantitativo di vino da tavola e di fecce di vino da distillare nel corso della campagna, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, - delle perdite allo stadio della produzione e al commercio previste per la campagna; b) utilizzazioni normali della campagna il quantitativo di vino da tavola corrispondente alla somma dei quantitativi che, nel corso della campagna viticola, sono destinati: - al consumo umano diretto, - ad essere trasformati in prodotti di cui alla voce 2205 a alla sottovoce 2309 00 della nomenclatura combinata, - ad essere esportati, diminuito del quantitativo di vini da importare assimilabili a fini da tavola.
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