Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 feb 1988
Il presentee regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, l', punto 1, secondo trattino è applicabile a decorrere dal secondo semestre del terzo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11. (4) GU n. L 316 del 6. 11. 1987, pag. 18.
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