Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:

In vigore dal 16 feb 1988
1) All'articolo 9: - Al paragrafo 1, secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo: « - per i produttori o gli acquirenti che abbiano interrotto le consegne o gli acquisti di latte nel periodo di cui al primo comma, lo Stato membro può decidere, su richiesta dell'interessato, che il tenore di materie grasse considerato come rappresentativo sia il tenore medio constatato nel corso del primo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione delle disposizioni che precedono ». - Al paragrafo 2, primo e secondo comma, la cifra « 0,21 » è sostituita dalla cifra « 0,18 ». 2) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 10 Per l'applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 857/84: 1. Gli Stati membri possono sostituire il periodo di dodici mesi con un periodo di cinquantadue settimane. In tal caso: - il primo periodo di cinquantadue settimane inizia la domenica o il lunedì successivi al 2 aprile 1984; - il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 e il quantitativo globale garantito di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 sono eventualmente ridotti di conseguenza; 2. In caso di applicazione di un periodo contabile di dodici mesi, i quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati, acquistati o venduti direttamente nel corso del quarto periodo di applicazione del prelievo supplementare sono ridotti di un quantitativo corrispondente ad un sessantesimo dei quantitativi consegnati, acquistati o venduti direttamente nel corso dei mesi di febbraio e marzo del 1988. »
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