Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 34. (2) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 57. (3) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 4.
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