Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 feb 1988
1. Qualora per un prodotto sia fissato un coefficiente di deprezzamento, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il valore del prodotto acquistato durante l'esercizio finanziario è calcolato moltiplicando per tale coefficiente il prezzo di acquisto. Qualora per un prodotto venga fissato un deprezzamento conformemente all'articolo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 il calcolo della scorta media deve essere effettuato prima dell'applicazione di ogni deprezzamento di cui il valore medio tiene conto. 2. Qualora, nella normativa che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati, sia previsto che il pagamento del prodotto acquistato dall'organismo d'intervento possa aver luogo soltanto dopo lo scadere di un termine minimo di un mese dopo la data di presa in consegna, la scorta media calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 è ridotta di un quantitativo che risulta dal seguente calcolo: Q x N 12 dove: 1.2 // Q = // quantitativi acquistati durante l'esercizio, // N = // numero di mesi del termine minime per il pagamento. Ai fini di tale calcolo, il termine minimo indicato nella regolamentazione deve essere considerato come termine di pagamento. Un mese si considera costituito da trenta giorni. Ogni frazione di mese che superi i quindici giorni è considerata come un mese intero, ogni frazione uguale o inferiore a quindici giorni non è presa in considerazione per questo calcolo. Qualora, dopo la riduzione di cui al primo comma, il calcolo della giacenza media a fine esercizio dia un risultato negativo, il saldo negativo è riportato sulla giacenza media calcolata per l'esercizio successivo. 3. Qualora per la vendita del prodotto da parte dell'organismo d'intervento la normativa che disciplina le organizzazioni comune dei mercati o i bandi di gara emanati per tali vendite prevedano un eventuale termine di prelievo del prodotto, previo pagamento da parte dell'acquirente, e qualora detto termine sia superiore a trenta giorni, le spese di finanziamento calcolate in base alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti sono ridotte dell'importo risultante dal seguente calcolo: V x J x i 365 dove: 1.2 // V = // importo pagato dall'acquirente, // J = // numero dei giorni intercorrenti tra il ricevimento del pagamento ed il prelievo del prodotto, diminuito di 30 giorni, (1) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1. 4. Per le vendite di prodotti agricoli da parte dell'organismo d'intervento, basate su specifici regolamenti comunitari, qualora il termine effettivo del pagamento dopo il ritiro dei prodotti sia superiore a trenta giorni, le spese di finanziamento calcolate secondo le disposizioni che figurano nei paragrafi precedenti sono maggiorate di un importo risultante dal seguente calcolo: M x D x i 365 dove: 1.2 // M = // importo pagato dall'acquirente // D = // numero dei giorni intercorrenti tra il ritiro del prodotto e la ricezione del pagamento, diminuito di 30 giorni, // i = // tasso d'interesse di cui all'.
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