Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 feb 1988
Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1988 i limiti del volume d'importazione in Spagna dei prodotti di cui alle lettere c) e d) dell' del regolamento (CEE) n. 1183/86 sono fissati ai livelli sotto indicati: c) 65 000 t di altri oli o grassi destinati all'alimentazione umana, d) - 12 000 t di oli di lino, di ricino e di legno della Cina, - 12 000 t di olio di soia, - 25 000 t di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.
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