Art. 9

Art. 9

In vigore dal 12 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 3. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31. (1) GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52. DEFINIZIONE Carni di alta qualità originarie di . . . . . . (definizione applicabile) Carni di bufalo originarie dell'Australia ALLEGATO II ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ - JUNTA NACIONAL DE CARNES: per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera a). - AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION: per le carni originarie dell'Australia: a) conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera b), b) di cui all', paragrafo 2. - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC): per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera c). - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA): per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera d). - FOOR PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS - AGRICULTURE CANADA: per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera d).
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