Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è modificato come segue:
In vigore dal 11 feb 1988
1) All', il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la data di cui ai paragrafi 1 e 2 è sostituita da quella dell'11 marzo 1988. »
2) All'articolo 4 bis, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
« 5. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, le date di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sostituite rispettivamente da "18 marzo 1988" e "25 marzo 1988". »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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