Art. 1 · L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 458/80 è modificato come segue:

Art. 1

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 458/80 è modificato come segue:

In vigore dal 8 feb 1988
1) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di sette campagne viticole a decorrere dall'entrata in applicazione del presente regolamento, salvo per quanto riguarda la Spagna, per la quale il periodo previsto per la realizzazione dell'azione comune terminerà il 31 marzo 1988. »; 2) è inserito il paragrafo seguente: « 1 bis. Per quanto riguarda il periodo di proroga per la Spagna non si applicano l', paragrafo 1, secondo e terzo comma e l'articolo 5, paragrafo 2, secondo e terzo comma. In deroga: - all', paragrafo 3, i progetti di operazioni collettive di ristrutturazione debbono figurare in zone di v. q. p. r. d. e in zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE, e - all'articolo 5, paragrafo 2, gli importi "2 418 e 3 022 ECU" sono sostituiti da "2 000 e 2 500 ECU". » 3) al paragrafo 2 sono aggiunti i termini seguenti: « di cui 9 milioni di ECU sono riservati alla Spagna per il periodo di proroga di cui al paragrafo 1. »
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