Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 58. (5) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
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