Art. 1
Il seguente paragrafo è aggiunto all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85:
In vigore dal 8 feb 1988
« 3. Alle azioni di distribuzione di derrate alimentati provenienti dalle scorte d'intervento e previste dal regolamento (CEE) n. 3730/87 non si applicano importi compensativi monetari (*).
(*) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1 ».
Storico versioni
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Proeli:reg:1988:361:oj#art-1