Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 270 del 2. 10. 1976, pag. 13. (4) GU n. L 10 del 14. 1. 1988, pag. 8.
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