Art. 1
In vigore dal 5 feb 1988
Fino al 30 giugno 1988 è introdotta la seguente deroga alle disposizioni dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2397/76:
Al titolo V « Disposizioni relative alla presentazione », punto A) « Omogeneità », è inserito il comma seguente dopo il primo comma:
« Per i piccoli imballaggi di peso non superiore ad 1 kg, l'omogeneità è tuttavia richiesta soltanto per l'origine e la categoria di qualità ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:350:oj#art-1