Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 4008/87 è modificato come segue:
In vigore dal 5 feb 1988
1. Nel titolo, i termini « prodotti rispondenti al codice 0714 10 90 della nomenclatura combinata » sono sostituiti dai termini « prodotti di cui alle sottovoci 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata ».
2. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
I prodotti di cui alle sottovoci 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata originari delle parti contraenti del GATT diverse dalla Tailandia fruiscono, nell'ambito delle disposizioni del presente regolamento, del regime di cui all' del regolamento (CEE) n. 430/87 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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