Art. 6
In vigore dal 3 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, il disposto dell', paragrafo 3 si applica soltanto a decorrere dal 22 febbraio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.
(4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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