Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 feb 1988
Fino al 31 agosto 1988, l'immissione in libera pratica nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, denominata in appresso Comunità dei Dieci, di mele da tavola di cui alle sottovoci 0808 10 91, 0808 10 93 e 0808 10 99 della nomenclatura combinata è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dagli Stati membri interessati a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla sua sede nella Comunità, alle condizioni di cui agli . Il titolo è valido solanto nella Comunità dei Dieci.
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