Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 feb 1988
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dall'India verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87 non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87 dall'India verso la Comunità continuano ad essere subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Tutti i prodotti dall'India verso la Comunità a decorrere dal 18 novembre 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito per il periodo dal 18 novembre al 31 dicembre 1987. Tuttavia detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'India prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87.
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