Art. 5

Art. 5

In vigore dal 3 feb 1988
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 42, paragrafo 3 dello stesso regolamento è pari a: - 2,68 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola dei tipi R I e R II e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica; - 2,49 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola del tipo A I e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica; - 5,57 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola del tipo A II; - 6,36 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola del tipo A III. Tali prezzi sono pari rispettivamente a 1,66, 1,54, 3,45 e 3,94 ECU per % vol e per ettolitro per i vini ottenuti da uve prodotte in Spagna. Il prezzo minimo d'acquisto è pagato dal distillatore al produttore entro i tre mesi successivi al giorno di entrata in distilleria di ciascuna partita di vino consegnata. 2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 42, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato come segue: a) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione risponda alla definizione dell'alcole neutro quale figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83: - 2,19 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 2,00 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I e da vini atti a produrre vino da tavola, - 5,12 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 5,93 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III. Per l'alcole neutro ottenuto dai vini di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,15, 1,03, 2,97 e 3,47 ECU per % vol e per ettolitro; b) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione sia un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti: - 2,08 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 1,89 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I e da vini atti a produrre vino da tavola, - 5,01 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 5,82 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III. Per l'acquavite ottenuta dai vini di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,04, 0,92, 2,86 e 3,36 ECU per % vol e per ettolitro; c) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione sia un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol: - 2,08 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 1,89 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I e da vini atti a produrre vino da tavola, - 5,01 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 5,82 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III. Per il distillato o l'alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol, ottenuto dai vini di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,04, 0,92, 2,86 e 3,36 ECU per % vol e per ettolitro. L'aiuto è versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato, nei limiti delle tolleranze di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e dei quantitativi massimi che possono formare oggetto della distillazione. 3. Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è tenuto, se del caso, a fornire all'organismo d'intervento, entro i quattro mesi successivi alla data di entrata del vino in distilleria, la prova di aver versato al produttore il prezzo d'acquisto del vino entro i termini di cui al paragrafo 1, terzo comma. Se tale prova viene fornita entro i due mesi successivi al termine prescritto, e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento recupera il 20 % dell'aiuto versato. Dopo la scadenza di quest'ultimo termine, l'organismo d'intervento recupera la totalità dell'aiuto. Ove si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o giugno 1989, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo dello Stato membro produttore.
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