Art. 4
1. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sono indicati almeno:
In vigore dal 3 feb 1988
a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare,
b) il nome e l'indirizzo del produttore,
c) il luogo di magazzinaggio del vino,
d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,
e) l'indirizzo della distilleria;
f) il riferimento al contratto di distillazione concluso dal produttore ai sensi del regolamento (CEE) n. 2786/87.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 25 marzo 1988 i dati relativi ai quantitativi di vino da tavola che figurano nei contratti presentati all'organismo d'intervento.
3. Qualora risulti dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2 che il quantitativo totale di vini da tavola che figura nei contratti presentati agli organismi di intervento supera 2,2 milioni di hl, i contratti possono essere approvati solo per una determinata percentuale del quantitativo previsto.
Detta percentuale è fissata dalla Commissione al più tardi il 20 aprile 1988 secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
4. L'organismo d'intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro il 13 maggio 1988.
5. L'approvazione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (1).
6. Le operazioni di distillazione vengono effettuate entro il 31 agosto 1988.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:327:oj#art-4