Art. 10

Art. 10

In vigore dal 3 feb 1988
1. Entro il 17 giugno 1988 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati. 2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori trasmettono all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente, ripartiti secondo le categorie di cui all', paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83. 3. Entro il giorno 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, per il mese precedente, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati e i quantitativi di prodotto, espressi in alcole puro, da essi ottenuti, ripartendoli come indicato al paragrafo 2. 4. Entro il 30 settembre 1988 gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di inadempienza da parte del distillatore o dell'elaboratore e le misure adottate al riguardo. Articolo 11 Per la conversione in moneta nazionale degli importi di cui agli , si utilizza il tasso rappresentativo vigente nel settore vinicolo il 1o settembre 1987.
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