Art. 1
In vigore dal 3 feb 1988
1. Una distillazione complementare ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta nei limiti di 2,2 milioni di hl per i produttori che abbiano presentato per approvazione un contratto o una dichiarazione ai fini della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 2786/87 e che non abbiano ancora consegnato il vino alla distilleria.
2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che, durante la campagna 1986/1987, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 dello stesso regolamento sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione (11), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione (12) e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (13).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:327:oj#art-1