Art. 8

Art. 8

In vigore dal 2 feb 1988
Nei casi di cui all' nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità dei paesi fornitori, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all' del regolamento, intraprende, se necessario, consultazioni con il paese o con i paesi fornitori interessati al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
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