Art. 7

Art. 7

In vigore dal 2 feb 1988
1. Senza pregiudizio di qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione di prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità. 2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 e la Commissione notifica alle competenti autorità dei paesi fornitori i particolari dei medesimi. 3. Al momento della notifica di cui al paragrafo 2, gli Stati membri specificano se, a seguito dell'applicazione del para- grafo 1, i quantitativi dei prodotti oggetto della divergenza sono stati provvisoriamente imputati su un limite quantitativo stabilito per una categoria di prodotti diversa da quella indicata nella licenza d'esportazione di cui all'articolo 11 del presente allegato. 4. La Commissione notifica alle competenti autorità dei paesi fornitori interessati le imputazioni provvisorie di cui al paragrafo 3 entro trenta giorni dalla data delle stesse.
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