Art. 2
In vigore dal 2 feb 1988
Su iniziativa della Commissione e di uno Stato membro, il comitato per la nomenclatura istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) esamina senza indugio e conformemente alle disposizioni del regolamento succitato tutte le questioni riguardanti la classificazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento nella nomenclatura combinata (NC) onde classificarli nelle opportune categorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:768:oj#art-2-2