Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbrario 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25. (4) GU n. L 232 del 19. 8. 1987, pag. 12.
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