Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 feb 1988
1. I contratti di magazzinaggio, qui di seguito denominati « contratti », sono conclusi soltanto con le associazioni o le unioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 che detengono olio d'oliva di origine comunitaria prodotto dai loro membri e che dispongono di impianti idonei al magazzinaggio. 2. In deroga al paragrafo 1, in Spagna e in Portogallo i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi con le associazioni di produttori o le loro unioni riconosciute a norma del regolamento n. 136/66/CEE e con le associazioni riconosciute dalle rispettive normative nazionali operanti, anche parzialmente, nel settore dell'olio d'oliva, che detengono olio d'oliva di origine comunitaria prodotto dai propri soci e che dispongono di impianti idonei al magazzinaggio. 3. I contratti riguardano soltanto le qualità d'olio d'oliva che possono essere offerte all'intervento escluso l'olio di sansa d'oliva greggio e partite di un quantitativo minimo pari a 250 t nette di olio della stessa qualità. Tuttavia in Portogallo il quantitativo minimo è di 50 t. 4. Il contratto è concluso per un periodo di sessanta giorni ed è automaticamente rinnovato per uno o più periodi di sessanta giorni, a meno che l'interessato non chieda all'organismo d'intervento la risoluzione del contratto prima della scadenza di ciascun periodo e purché la nuova data di scadenza non sia posteriore al 31 ottobre 1988, fatta salva la sospensione della possibilità di concludere nuovi contratti o di rinnovarne, come previsto dal regolamento (CEE) n. 314/88. 5. Il quantitativo massimo che può essere simultaneamente oggetto di magazzinaggio nel corso della campagna 1987/1988 è stabilito a 200 000 t.
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