Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 feb 1988
Se i prezzi alla produzione sui principali mercati degli Stati membri produttori della Comunità sono inferiori ai prezzi di intervento applicabili in detti Stati membri per almeno un mese, relativamente ad una o varie qualità di olio d'oliva ammissibili all'intervento, si può decidere di autorizzare la conclusione di contratti di ammasso, per le qualità interessate nella campagna di commcercializzazione in corso. In caso di sostanziale normalizzazione della situazione del mercato, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di sospendere la possibilità di concludere nuovi contratti di ammasso, o di rinnovarne, per le qualità interessate.
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