Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 feb 1988
La Spagna è autorizzata a fissare al 29 febbraio 1988 per le arance della varietà « Blanca comun, Cadenera, Castellana e Macetera » e al 31 marzo 1988 per le arance delle varietà pigmentate il termine ultimo per la conclusione dei contratti fra produttori e trasformatori di arance.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:298:oj#art-1