Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 gen 1988
La ripartizione tra Stati membri dei limiti quantitativi comunitari in materia di traffico di perfezionamento passivo di cui all'allegato VII, appendice A, del regolamento (CEE) n. 4135/86 è fissata per il 1988 nell'allegato del presente regolamento.
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