Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1282/72 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1282/72 è modificato come segue:

In vigore dal 29 gen 1988
1) All', i termini « 141 unità di conto » sono sostituiti dai termini « 180,5 ECU ». 2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 5 Qualora il burro sia acquistato da un intermediario, la consegna è subordinata alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle esigenze principali relative alla fornitura alle forze armate o corpi assimilati e alla presa in consegna del prodotto da parte di questi ultimi. La cauzione è pari all'importo della riduzione del prezzo di acquisto, quale risulta dall'applicazione dell', maggiorato di 15 ECU/100 kg. » 3) All'articolo 8: - il rinvio al « regolamento (CEE) n. 974/71 » è sostituito dal testo seguente: « regolamento (CEE) n. 1677/85 »; - il secondo comma è soppresso.
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