Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 gen 1988
Gli Stati membri riversano alla riserva, entro il 15 ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che ritengono non possa essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre 1988, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:211:oj#art-4