Art. 2
In vigore dal 26 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'11 febbraio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.
(3) GU n. L 325 del 10. 11. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 335 del 28. 11. 1986, pag. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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