Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3518/86 è modificato come segue:
In vigore dal 26 gen 1988
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
Ogni immissione in libera pratica, nella Comunità, di succhi d'arancia di cui alle sottovoci 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11 e 2009 19 19 della nomenclatura combinata è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti nella Comunità.
Il titolo è valido in tutta la Comunità. »
2. All', paragrafo 1 l'importo di « 2 ECU/100 kg netti » è sostituito dall'importo « 1,2 ECU/kg netti ».
3. All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
« La domanda di titolo d'importazione dev'essere presentata il giovedì o il venerdì di ogni settimana. »
4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 5
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- i quantitativi di succo d'arancia per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione,
- il paese d'origine,
ripartiti secondo la nomenclatura combinata.
Tali informazioni sono comunicate ogni lunedì mediante telescritto per le domande presentate il giovedì e il venerdì della settimana precedente.
Se nel corso della settimana precedente non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione mediante telescritto da inviare lo stesso giorno di cui al comma precedente. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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