Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3518/86 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3518/86 è modificato come segue:

In vigore dal 26 gen 1988
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « Ogni immissione in libera pratica, nella Comunità, di succhi d'arancia di cui alle sottovoci 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11 e 2009 19 19 della nomenclatura combinata è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti nella Comunità. Il titolo è valido in tutta la Comunità. » 2. All', paragrafo 1 l'importo di « 2 ECU/100 kg netti » è sostituito dall'importo « 1,2 ECU/kg netti ». 3. All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: « La domanda di titolo d'importazione dev'essere presentata il giovedì o il venerdì di ogni settimana. » 4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 5 Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - i quantitativi di succo d'arancia per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione, - il paese d'origine, ripartiti secondo la nomenclatura combinata. Tali informazioni sono comunicate ogni lunedì mediante telescritto per le domande presentate il giovedì e il venerdì della settimana precedente. Se nel corso della settimana precedente non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione mediante telescritto da inviare lo stesso giorno di cui al comma precedente. »
Storico versioni

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