Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 gen 1988
Il prezzo d'offerta franco frontiera, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, qui di seguito denominato « prezzo d'offerta », è determinato tenendo conto in particolare: a) dei prezzi indicati nei documenti doganali che accompagnano i prodotti importati; b) delle altre informazioni inerenti ai prezzi praticati all'esportazione dei paesi terzi; c) dei prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi; d) dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Sono esclusi i prezzi riguardanti offerte che sono rappresentative.
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