Art. 10

Art. 10

In vigore dal 25 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER // //
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