Art. 7
In vigore dal 25 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER
(1) GU n. C 286 del 24. 10. 1987, pag. 9.
(2) Parere reso il 22 gennaio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(6) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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