Art. 2
In vigore dal 25 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 30.
(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.
(4) GU n. L 187 del 9. 7. 1986, pag. 9.
Storico versioni
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