Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 30. (3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5. (4) GU n. L 187 del 9. 7. 1986, pag. 9.
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