Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15. (3) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 35.
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