Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3105/87 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3105/87 è modificato come segue:

In vigore dal 23 gen 1988
1) All'articolo 10, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: « 3. La cauzione viene svincolata: a) immediatamente dopo l'aggiudicazione per quanto riguarda le offerte respinte; b) senza scadenza, dopo che l'aggiudicatario ha consegnato le merci aggiudicate franco magazzino, entro i termini di consegna previsti; c) senza scadenza, nel caso in cui non sia stato possibile consegnare le merci per causa di forza maggiore. » 2) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 12 1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro un termine di 48 ore, l'organismo d'intervento spagnolo decide, previo accordo della Commissione, di aggiudicare la fornitura al concorrente che ha presentato l'offerta più favorevole, ovvero di respingere le offerte. 2. Se l'offerta più favorevole viene presentata contemporaneamente da più concorrenti, l'organismo di intervento, previo accordo della Commissione, procede all'aggiudicazione tra questi ultimi mediante sorteggio. 3. Qualora le offerte presentate non appaiano conformi alle condizioni normalmente praticate sui mercati, l'organismo di intervento può, previo accordo della Commissione, non dar seguito alla gara. Quest'ultima viene rinnovata al massimo una settimana più tardi e si conclude quando tutte le partite siano state aggiudicate. 4. L'organismo di intervento comunica a tutti i concorrenti il risultato della gara mediante lettera o telescritto inviati al più tardi il giorno lavorativo immediatamente successivo all'aggiudicazione. » 3) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è soppresso.
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