Art. 7

Art. 7

In vigore dal 23 gen 1988
Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato. Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.
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