Art. 5

Art. 5

In vigore dal 23 gen 1988
1. Se l'aggiudicatario presenta la domanda di titolo d'importazione di cui all', paragrafo 3, lettera b) entro i termini prestabiliti, il titolo è rilasciato per i quantitativi per i quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario. Se la gara viene aggiudicata in applicazione dell', paragrafo 2, l'aggiudicatario è tenuto, entro i due giorni lavorativi che seguono il ricevimento della comunicazione della Commissione concernente l'aggiudicazione della gara di cui all', paragrafo 3: a) a presentare una domanda di titolo di importazione, corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione stabilita in applicazione dell', paragrafo 2 e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo; b) a presentare la prova di aver integrato la cauzione di cui all', paragrafo 3, lettera a), relativamente al quantitativo aggiudicato, della differenza fra l'importo della riduzione figurante nella sua offerta e l'importo della riduzione stabilito in applicazione dell', paragrafo 2. 2. Se l'impegno previsto all', paragrafo 3, lettera b) e/o gli obblighi definiti nel paragrafo 1 non sono rispettati, si procede all'incameramento della cauzione di gara.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:197:oj#art-5