Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 gen 1988
1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2), i titoli di importazione rilasciati sono considerati, ai fini della determinazione della loro validità, come rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 2. I titoli d'importazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1, fino al 30 giugno 1988. 3. In deroga all' del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti derivanti dal titolo di importazione non sono trasferibili.
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